Contributo unificato: annullata la cartella di pagamento per difetto di prova dell’Agente della Riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella di pagamento con la quale l’agente della riscossione gli chiedeva il pagamento del contributo unificato, oltre interessi e sanzioni, per una causa iscritta a ruolo avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Secondo l’amministrazione, invero, il contribuente avrebbe iscritto a ruolo due cause identiche avanti la medesima autorità giudiziaria ma avrebbe pagato un solo contributo unificato, restando debitore dell’altro.
Il contribuente, tuttavia, ha contestato la legittimità della richiesta e ha dato prova di aver pagato il chiesto contributo unificato, mentre l’amministrazione resistente non ha provato il mancato pagamento del medesimo contribuito unificato, limitandosi a produrre in giudizio copia di documenti che non sono in grado di dimostrare l’avvenuto versamento o meno di entrambi i contributi unificati.
I giudici di merito, nell’accogliere il ricorso del contribuente, hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto relativo al riparto dell’onere della prova nel processo tributario, secondo il quale l’Ente impositore, creditore del tributo domandato, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell’imposizione l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sui quali l’eccezione si fonda.
Se manca, dunque, la prova delle violazioni contestate con l’atto impugnato, il cui onere spetta all’amministrazione resistente, il ricorso va accolto e l’atto annullato.
Avv. Giuseppina Butera
Anziana signora pienamente capace di intendere e di volere rifiuta la nomina di un amministratore di sostegno. Il Giudice le dà ragione e rigetta il ricorso.
È finito nel nulla il tentativo della figlia di un’anziana signora di nominarle, contro la sua volontà, un amministratore di sostegno per la gestione dei suoi interessi economici.
Ed invero, il Giudice Tutelare del Tribunale nisseno ha respinto le istanze della ricorrente la quale, preoccupata che la madre potesse favorire gli interessi economici dell’altra figlia con la quale coabita a discapito dei propri, aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno che curasse la gestione del suo patrimonio pur conoscendo l’ottimo stato di salute della madre e la contrarietà alla suddetta nomina.
A fondare la decisone del Giudice è stata l’assoluta carenza probatoria della domanda della ricorrente la quale non ha dimostrato lo stato di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica della madre, ma si è limitata a produrre unicamente alcune movimentazioni bancarie indicative, a suo dire, di una incapacità di gestire i suoi interessi.
La ricorrente, invero, come emerge dal decreto di rigetto, ha tentato di utilizzare impropriamente l’istituto dell’amministrazione di sostegno non per tutelare gli interessi di vita e di benessere della madre, ma per dirimere delle controversie familiari insorte con la medesima e con la sorella, vanificando la tutela offerta da tale istituto giuridico.
Ed invero, lo scopo della norma è quello di offrire piena tutela, sebbene in forme meno invadenti, alla persona che, trovandosi in uno stato di incapacità, anche solo temporanea, non sia più in grado di provvedere alla cura propri interessi, intesi in senso ampio come interessi inerenti alla persona e non solo al suo patrimonio.
In altri termini le presunte anomalie nella gestione del patrimonio di una persona, non sono di per sé sufficienti ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno ma occorre provare lo stato di incapacità fisica o psichica di quella persona e la necessità che vengano tutelati tutti i suoi interessi, non solo quelli economici.
Avv. Giuseppina Butera
Sovraindebitamento: il debitore sopraffatto dai debiti che non riesce più a pagare può ottenere un piano di pagamento ridotto e rateizzato.
La Corte d’Appello di Caltanissetta con una interessante pronuncia in materia di sovraindebitamento ha accolto il reclamo proposto dal debitore avverso la pronuncia di rigetto del Tribunale, omologando il piano di ristrutturazione dei debiti, e ha chiarito come si deve valutare il criterio dell’assenza di colpa grave del debitore nell’assunzione della complessiva esposizione debitoria.
Ed invero, la disciplina del c.d. sovraindebitamento, meglio conosciuta come “Legge anti suicidi” ha lo scopo nobile di aiutare il debitore, sopraffatto dai numerosi debiti, a pagarli secondo le modalità e nelle quantità stabilite dal piano di ristrutturazione dei debiti, impedendogli di compiere in preda alla disperazione scelte avventate.
Tuttavia, affinché possa operare la disciplina in esame è necessario che il debitore non abbia contratto tali debiti con colpa grave, ossia con la consapevolezza di non poter pagare, ovvero che interrompe i pagamenti rateali (ad es. mutuo) senza alcuna valida ragione.
Ed è proprio su questo aspetto che i giudici d’Appello hanno inciso con la pronuncia in commento, chiarendo che il requisito dell’assenza della colpa grave va valutato non in astratto, come aveva operato il giudice di primo grado, ma in concreto, ossia tenuto conto delle ragioni per cui sono sorti i debiti, alla quantità di tempo in cui essi sono stati pagati e dell’evento negativo che ha determinato l’impossibilità di continuare a pagare.
In altre parole, il giudice, nel decidere se omologare o meno il piano, deve indagare tra l’altro sui motivi che hanno spinto il debitore ad assumere i diversi debiti di pagamento e sul perché ha smesso di pagare, valutando se è sopraggiunta una giusta causa, indipendente dalla sua volontà, che non gli ha più consentito di farlo.
Nel caso di specie, i giudici di Appello, esaminando la situazione economico – familiare del ricorrente hanno escluso che potesse configurarsi il requisito della colpa grave ed hanno omologato il piano, consentendo a quest’ultimo di potersi risollevare da una situazione debitoria asfissiante.
È bene precisare l’importanza della pronuncia in commento la quale, dopo numerosi provvedimenti di rigetto, restituisce senso e significato alla normativa di legge, aiutando i debitori, che si trovino senza colpa grave in un’oggettiva difficoltà economica, a rimettersi in sesto con i pagamenti dovuti e ha ricominciare, dopo la fine del piano, la propria vita liberi da pesi e da oneri.
Avv. Giuseppina Butera
Unico erede si appropria di tutto il patrimonio dell’anziana zia. Ottenuto il sequestro giudiziario dei beni ereditari.
La vicenda giudiziaria trae le mosse da un fatto noto e, purtroppo, comune nei rapporti familiari, ossia la morte di un’anziana signora e l’accaparramento di tutti i suoi beni da parte di un solo familiare, a discapito di tutti gli altri.
Nel caso di specie è accaduto che alla morte della zia, uno dei suoi nipoti si è appropriato di tutti i suoi beni, qualificandosi unico erede e facendo pubblicare il testamento scritto apparentemente di pugno dall’anziana zia, la quale, già molto malata all’epoca dei fatti, avrebbe manifestato la “lucida” volontà di lasciare tutto il suo patrimonio ad un solo nipote.
Tuttavia, gli altri nipoti, ritenendo che il testamento sia palesemente falso, in quanto non corrispondente alla volontà della zia, hanno chiesto al giudice del Tribunale di Caltanissetta di pronunciare il sequestro giudiziario sui beni ereditari ancora in possesso dell’erede universale.
Il giudice, dubitando della veridicità del testamento, ha disposto il sequestro giudiziario, ossia una misura cautelare che consente di conservare ciò che resta dei beni ereditari, evitando al contempo che il presunto erede possa disporre di tali beni e sottrarli definitivamente agli altri familiari.
Nel corso del giudizio cautelare è, infatti, emerso che l’anziana signora versava in condizioni di criticità psico-fisiche al momento della redazione della scheda testamentaria e che l’erede universale apparente, suo nipote, aveva già prelevato e disposto di gran parte delle risorse economiche presenti nel cospicuo asse ereditario nei mesi precedenti alla morte della zia, versando egli stesso in condizione di forte indebitamento.
Tutto ciò, debitamente documentato dai ricorrenti, ha consentito di ottenere questa importante pronuncia, i cui effetti si produrranno fino all’accertamento della proprietà dei detti beni ereditari, cui si perverrà all’esito dell’azione giudiziaria avente ad oggetto la validità e l’efficacia del testamento.
L’esistenza di beni personali del coniuge debitore opponibile al creditore in sede esecutiva e il valore della trascrizione dell’accettazione dell’eredità.

La Corte d’Appello palermitana, nell’accogliere l’appello proposto dal coniuge non debitore, il quale si doleva dell’illegittimità del pignoramento azionato sull’immobile facente parte della comunione legale, chiarisce la portata del principio di sussidiarietà dei beni della comunione legale (art. 189 c.c.).
Il coniuge non debitore, in sede di opposizione all’esecuzione, indicava al creditore procedente altri beni personali (di provenienza ereditaria) sui quali avrebbe potuto soddisfarsi, ma questi proseguiva con l’azione esecutiva incoata ritenendo che, in assenza di trascrizione dell’accettazione di eredità della debitrice, tali beni non potevano essere validamente aggrediti.
La Corte chiarisce che il principio di sussidiarietà di cui godono i beni della comunione legale ex art. 189 c.c. non onera il creditore di ricercare beni personali del coniuge debitore da aggredire in via preventiva, ma consente ai coniugi contitolari del bene aggredito di indicare, in sede di opposizione all’esecuzione, l’esistenza di beni personali del debitore suscettibili di esecuzione forzata, sì che il creditore rinunci all’azione esecutiva già avviata a carico dei beni della comunione.
Tra i beni personali rientrano anche quelli di provenienza ereditaria, a prescindere dalla trascrizione dell’accettazione di eredità, la quale ultima risponde alla sola esigenza di continuità delle trascrizioni e non impedisce all’interessato (in tal caso al creditore dell’erede) di curare personalmente la trascrizione dell’accettazione e consentire al pignoramento immobiliare già trascritto di produrre effetti retroattivi.
Ed invero, la Banca creditrice aveva pignorato l’immobile facente parte della comunione legale a soddisfazione di un credito vantato nei confronti di uno solo dei coniugi.








